Ats: Interventi a favore di coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico

2 Febbraio 2021
Tipo articolo: 

A seguito di nuove disposizioni Regionali (DGR 4079 del 21 dicembre 2020 e decreto n. 16471 del 24 dicembre 2020 e decreto n. 704 del 27 gennaio 2021), a far data dal 5 gennaio 2021 entrano in vigore le seguenti modifiche dei requisiti dei destinatari e delle caratteristiche dell’agevolazione:

  • i destinatari sono genitori con stato civile separato/divorziato, con separazione avvenuta nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda;
  • il destinatario della misura, tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell'emergenza Covid-19, potrà presentare domanda di contributo per accedere alla presente misura per due annualità.

Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo economico sul canone annuo di locazione di immobili adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa. 

Rimangono validi gli altri requisiti e le modalità, di seguito elencati.

Possono accedere al contributo i coniugi con stato civile di separato/divorziato, con separazione avvenuta nei 2 anni precedenti che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. con figli nati o adottati nel corso del matrimonio, minori o maggiorenni solo se in carico ai genitori, e disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori;
  2. residenti in Lombardia da 5 anni;
  3. con ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30 mila euro;
  4. intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio);
  5. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER o dei Comuni, ad esclusione di chi risulta moroso nei pagamenti dovuti per la locazione e/o di chi ha beneficiato di contributi regionali per morosità incolpevole;
  6. che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità è previsto un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale. 

L’ammontare del contributo è pari al 40 percento della spesa sostenuta:

  • fino ad un massimo di 2.500,00 euro nel caso di canone calmierato/concordato;
  • sino ad un massimo di 3.500,00 euro per l’emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato.

Deroghe

Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga temporaneamente alla verifica contestuale del requisito dell’ISEE, che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la perdita del contributo eventualmente assegnato. 

Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti. 

Tale deroga non è valida nei casi in cui i genitori separati/divorziati dichiarino il rientro nel Paese di origine.

Nel caso di rientro nella famiglia di origine il/la richiedente deve allegare alla domanda, entro 6 mesi, i seguenti documenti: 

  • in caso di rientro temporaneo, un contratto di locazione presso un’abitazione diversa da quella della famiglia di origine;
  • in caso di rientro definitivo, un contratto di locazione, anche co-intestato con un familiare, relativo all’abitazione condivisa con uno o più membri della famiglia d’origine.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata da parte del genitore separato o divorziato esclusivamente on line sulla  piattaforma web di Regione Lombardia a partire dal 19 marzo 2020 sino a 30 giugno 2021, salvo esaurimento delle risorse.

 

 

Per ulteriori chiarimenti sul Bando  si rimanda al sito di Regione Lombardia.

 

 

Per informazioni

I riferimenti dell’ATS della Val Padana ai quali rivolgersi per informazioni sul presente bando sono: 

Area tematica: