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Alla luce del Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, si allega la tabella sinottica aggiornata delle indicazioni regionali, versione del 28 gennaio 2022.
Si precisa che:
- per gli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario, oppure del solo certificato di fine isolamento ATS;
- per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena;
- il personale scolastico che entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare effettuato nei tempi previsti, non abbia ancora ricevuto (tramite sms o email) la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19 da ATS, può avvalersi per il rientro unicamente del referto/attestazione del tampone con esito negativo.
Allegati:
2022-01-28-sorveglianza-tabellone-covid
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