Avviso: pratiche C.I.L.A. superbonus

17 Settembre 2021
Tipo articolo: 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge N. 77/2021 il 31 maggio 2021 sono entrate n vigore modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio in materia di Superbonus.

Nuove pratiche dal 5 agosto 2021

È necessario utilizzare esclusivamente il nuovo modello CILA-Superbonus.

Gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili.

Attraverso la CILA-Superbonus dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile, ovvero che la costruzione dell'immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo. Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA-Superbonus sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l'intervento non sia conforme alla CILA-Superbonus. Qualora l'intervento proposto contempli lavori diversi da quelli di cui all'art. 119 del decreto-legge 34/2020, come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 77/2021, per l'intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario, per cui, secondo i casi, occorrerà una S.C.I.A. o un Permesso di Costruire.

Per gli interventi già presentati

Per gli interventi finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizie in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 77/2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA-Superbonus. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (art. 18 della Legge 241/1990), l'istante può richiedere all'Amministrazione Comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA-Superbonus. Tuttavia, si consiglia di presentare una CILA-Superbonus ad integrazione della pratica già presentata (quindi senza pagare ulteriormente i diritti di segreteria).

Interventi di Superbonus connessi all'acquisizione di atti e autorizzazioni di Enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di Enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, la CILA-Superbonus non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Ente competente, qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% sia assoggettate alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

Elaborati progettuali

Nella modulistica della CILA-Superbonus è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” ( vedi informativa) – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all'ottenimento degli incentivi fiscali, l'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista può allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, N. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita direttamente nella modulistica.

Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all'art. 873 del Codice Civile

Le modifiche introdotte con il decreto-legge Semplificazioni e Governance consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l'intervento potrebbe comportare.

Varianti in corso d'opera agli interventi Superbonus 110%

In caso di varianti in corso d'opera ad interventi di cui alla CILA-Superbonus, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazioni della CILA presentata.

Agibilità interventi Superbonus

Per gli interventi di cui alla CILA-Superbonus non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'art. 24 del d.P.R. 6 giugno 2001, N. 380.

Allegati:

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