Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 9 dicembre la nuova Ordinanza n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.
L’ordinanza conferma l’obbligo della misurazione della temperatura corporea per l’accesso sui luoghi di lavoro, prevede, fra l’altro, una serie di provvedimenti relativi alle “Misure in ordine alle attività formative per adulti”, alle “Disposizioni per l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi’ e alla “Attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie”.
In sintesi
Luoghi di lavoro (disposizione valida fino al 15 gennaio 2021)
Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 gradi centigradi, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro e dovrà essere informato il medico competente.
Corsi e formazione per adulti (disposizione valida fino al 15 gennaio 2021)
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza; nel caso di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, possono essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza; ammessi in presenza anche i tirocini, nel rispetto delle regola anti-Covid.
Attività sportiva (disposizione valida fino al 15 gennaio 2021)
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto senza l’uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento.
Attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie (disposizioni efficaci finché la Lombardia si trova in area arancione)
È consentita l’ attività lavorativa su superfici agricole adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito; l’attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale è permessa, anche in comuni diversi, purché da soggetti in possesso del tesserino di abilitazione.
Con riferimento alle attività di pesca: l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione; quella di tipo dilettantistico-sportivo è limitata (anche presso i centri privati) esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione.
Con riferimento alla caccia: è consentita ai cacciatori lombardi di spostarsi a caccia entro i confini degli ATC o dei CAC lombardi di cui sono soci, anche diversi da quello di residenza, per esercitare ogni forma di caccia.
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