Prorogate al 15 ottobre le disposizioni del dpcm del 7 settembre

12 Ottobre 2020
Tipo articolo: 

Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

In un comunicato stampa pubblicato nel pomeriggio del 7 ottobre si rende noto che Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che proroga al 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza sanitaria.

Inoltre, in attesa della promulgazione di un nuono Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm), viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

Dispositivi di protezione

Con il decreto-legge si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.

Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Le regioni

Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Interoperabilità della app Immuni

Si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Cassa integrazione

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.

 

 

 

 

 

 

   

 
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